lunedì 10 febbraio 2020

Responsabilità infermiere: ultime sentenze

Responsabilità professionale dell’infermiere

Fermo restando che il fondamento della posizione di garanzia ricoperta dall’infermiere nei confronti del paziente è ravvisabile proprio nella sua autonoma professionalità, quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico, sussiste, in ipotesi di sua accertata condotta omissiva, una sua propria responsabilità professionale distinta da quella del medico, tanto da non esser oggi più considerato “ausiliario del medico” bensì un “professionista sanitario”.
Cassazione penale sez. IV, 21/11/2017, n.5

Affidamento della cura dei pazienti in codice bianco

Il modello di ambulatorio infermieristico “See and Treat”, laddove prevede la validazione postuma del medico sul percorso valutativo e terapeutico delineato dall’infermiere, non comporta una irragionevole alterazione dei rispettivi ambiti di responsabilità. Infatti, tale validazione non limita né esclude la responsabilità diretta dell’infermiere ed è coerente con le funzioni di supervisione rimesse al medico, che le esercita anche tramite collegamento telematico con il servizio ST.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/10/2016, n.10411

Responsabilità professionale dell’infermiere del pronto soccorso

Sussiste la responsabilità professionale dell’infermiere del pronto soccorso addetto al triage che risponde di omicidio colposo del paziente deceduto per un ritardato intervento indotto da una sottovalutazione dell’urgenza del caso.
Cassazione penale sez. IV, 01/10/2014, n.11601

Responsabilità dell’infermiere strumentista

È responsabile per danno erariale il personale dipendente, medico e paramedico, di un’azienda sanitaria in caso di dimenticanza di materiale estraneo nel corpo del paziente operato, allorquando risulti evidente la grave colpevolezza del chirurgo e del personale infermieristico, nonché il nesso causale tra la loro condotta e l’evento dannoso, avendo ciascuno concorso, mediante un contributo causale, addizionale e indipendente (ossia non voluto e non concordato), al verificarsi del danno.
(Nella specie, la Corte dei conti si è pronunciata in merito alla dimenticanza di una pinza nell’addome del paziente, configurando la responsabilità concorrente sia del primo e secondo operatore, che dell’infermiere strumentista tenuto alla conta iniziale dei ferri chirurgici ed alla verifica degli stessi al termine dell’intervento).
Corte Conti, (Umbria) sez. reg. giurisd., 11/12/2013, n.138

Responsabilità professionale dell’infermiere

Anche l’infermiere assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente, nel senso che rientra tra le competenze (non solo del sanitario, ma anche) dell’infermiere quella di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico.
Anche l’infermiere, quindi, svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico, cui poi spetta di adottare i pertinenti provvedimenti per salvaguardare la salute del paziente.
(Da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di non doversi procedere pronunciata nei confronti dei sanitari e degli infermieri, cui era stato contestato l’avvenuto decesso del paziente per una serie di omissioni che avevano caratterizzato il decorso post operatorio: la Corte ha ritenuto erroneo l’assunto del giudice di merito che aveva, tra l’altro, affermato l’insussistenza dell’obbligo dell’infermiere, nei casi dubbi, di sollecitare l’intervento del medico di turno).
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 20/06/2011, n. 24573

Infermiere generico ed infermiere professionale

Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’adeguamento della retribuzione al presunto sovramansionamento subito spetta l’onere della prova in ordine al compimento di prestazioni riconducibili ad elementi qualificanti tipici della qualifica superiore, raffrontandoli espressamente con i profili caratterizzanti detta qualifica.
Così, nel caso specifico, relativo al la pretesa di taluni infermieri generici di essere inquadrati, per le mansioni svolte, nella superiore qualifica di infermieri professionali, è risultato non adeguatamente soddisfatto l’onere probatorio posto a loro carico visto che gli stessi si erano limitati a dedurre che, a fronte della mancata presenza di infermieri professionali nel corso del proprio turno i ricorrenti avevano dovuto coprire le relative funzioni, senza, tuttavia, specificare né quali fossero le mansioni “superiori”, o le manovre più qualificanti esperite, né dedurre alcunché sullo svolgimento dei compiti di carattere organizzativo ed amministrativo tipici dell’infermiere professionale.
Nel corso dell’istruttoria, inoltre, era emerso che i compiti effettivamente svolti dai soggetti in parola erano in realtà riconducibili, comunque, alla qualifica loro propria, visto che, eventuali mansioni astrattamente qualificabili come “superiori” venivano svolte senza assunzione della relativa responsabilità alla presenza, in particolare del medico di turno che ne supervisionava l’esecuzione.
In definitiva, quindi, il giudice ha respinto il ricorso ritenendo non raggiunta la prova, in ordine allo svolgimento, prevalente, di mansioni superiori, sia dal punto di vista quantitativo, per il mancato svolgimento di attività di matrice organizzativa, sia quello qualitativo, vista la complessiva assunzione della responsabilità per l’esercizio delle mansioni superiori da parte del medico di turno.
Corte d’Appello, Potenza, Sezione L, Civile, Sentenza, 17/06/2010, n. 441

Somministrazione di un’errata terapia

Sussiste la responsabilità dell’infermiere per aver somministrato al paziente una errata terapia prescritta dal medico in quanto, pur essendo vero che soltanto quest’ultimo è tenuto ad individuare e disporre la terapia da praticare, ciò nondimeno l’infermiere, proprio poiché in possesso di professionalità e competenze specifiche, non può ritenersi mero esecutore materiale della terapia farmacologica prescritta e non può esimersi, ove il caso si presti, dalla opportuna interlocuzione con lo stesso medico al fine di ricevere conferma della correttezza della prescrizione.
Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 12/04/2016, n. 7106

Controllo del paziente a rischio di caduta dal letto

L’infermiere in servizio presso un ospedale, in nome della posizione di garanzia rivestita e del conseguente obbligo di protezione nei confronti del paziente, a tenuto a intervenire a salvaguardia del rischio di caduta dal letto e, quindi, in caso di paziente che si trovi esposto a tale rischio, per le condizioni di disorientamento, di agitazione o di confusione mentale, è tenuto ad apporre le sponde di protezione al letto, non potendosi giovare neppure del rifiuto opposto dal paziente, superabile richiedendo l’intervento del medico di guardia.
(Da queste premesse, è stato rigettato il ricorso avverso la condanna di un’infermiera per il decesso a seguito di caduta dal letto di un paziente, in una vicenda in cui l’imputata, pur avvedutasi della mancata apposizione delle sponde di protezione e del rischio di caduta dal letto per le peculiari condizioni del paziente, aveva omesso di intervenire per adottare la suddetta misura volta a evitare il verificarsi dell’evento accidentale della caduta, peraltro ampiamente prevedibile).
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 17/05/2013, n. 21285

Formazione professionale del personale infermieristico

In tema di responsabilità professionale, è erroneo l’addebito per l’evento lesivo subito dal paziente elevato a carico del primario del reparto che fondi il profilo di colpa sull’inosservanza dell’asserito obbligo  del primario di garantire la formazione professionale del personale infermieristico e di vigilare sulla esaustività di tale formazione. Una tale prospettazione trascura di considerare che l’infermiere ha una autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente, che trova fondamento nella autonoma professionalità dell’infermiere stesso, che va oggi considerato non più ausiliario del medico, ma professionista sanitario.
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 21/01/2016, n. 2541

Erronea somministrazione di un composto medicinale da parte dell’infermiere

La preparazione di un composto medicinale da somministrare è certamente un atto medico di competenza del medico chirurgo, il quale può delegarne a persona competente l’esecuzione materiale, ma deve sempre controllare, proprio perché si tratta di atto solo a lui riferibile, la corretta esecuzione dell’operazione.
Ma anche a non voler considerare atto medico la preparazione del composto, non per questo verrebbe meno la responsabilità del medico chirurgo per l’erronea somministrazione da parte dell’infermiere, non potendosi applicare il principio di affidamento (in forza del quale ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, e nell’ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde, invece, dell’eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi).
Ciò in quanto tale principio non si applica nel caso in cui all’agente sia attribuita una funzione di controllo dell’opera altrui, onde, in questa evenienza, egli risponde secondo le regole ordinarie delle condotte colpose del terzo da lui riconoscibili ed evitabili.
(Ciò che si verifica, con riferimento ai rapporti tra il medico chirurgo e l’infermiere, in quanto la funzione di quest’ultimo, nel corso dell’intervento chirurgico, è di assistenza del personale medico cui vanno riferite le attività svolte).
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 16/06/2008, n. 24360
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