domenica 19 gennaio 2020

Alcune delle più belle locandine create dell'Ordine per la Giornata Internazionale dell'Infermiere


















Codice deontologico Logopedista

APPROVATO DALLA FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI (F.L.I.) IL 13.2.1999

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale del Logopedista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l’erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali.
Art.2
I Logopedisti, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti all’osservanza del presente Codice Deontologico.
Art.3
Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

TITOLO II – COMPITI E DOVERI DEL LOGOPEDISTA

Art.4 – Obiettivi
Finalità dell’intervento logopedico è il perseguimento della salute della persona, affinché possa impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni fisiologiche. Nel caso di un disturbo di linguaggio e/o di comunicazione e/o da loro eventuali esiti, l’obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il recupero delle abilità e delle competenze finalizzate alla comunicazione o mediante l’acquisizione ed il consolidamento di metodiche alternative utili alla comunicazione ed all’inserimento sociale.
Art.5 – Oggetto
1. L’intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo o per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia, e nel rispetto, comunque della normativa vigente.
2. L’intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.
Art.6 – Aggiornamento professionale
1. Il Logopedista è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica logopedica ed interdisciplinare, nonché professionale in risposta alle esigenze sociali; dovrà essere stimolata la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacità professionali e della propria condotta personale.
2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di 4 anni, è consigliabile la frequenza di un corso di formazione professionale post-diploma, di seminari di aggiornamento mirati alle necessità professionali, o – in alternativa – ad un programma di frequenza di un tirocinio guidato, la cui attestazione dovrà essere sottoposta al parere vincolante della commissione scientifica dell’Ordine professionale.
Art.7 – Ambiti professionali
1. Gli ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti:
a) al trattamento logopedico finalizzato alla cura dei disturbi del linguaggio e della comunicazione, così come specificato dalle competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. 742/94), attraverso l’espletamento degli Atti specificati al successivo art.8;
b) alla didattica, in qualità di tutor per il tirocinio degli allievi logopedisti, di docente delle discipline logopediche, di relatore esperto della materia, di coordinatore tecnico-pratico di tirocinio dei corsi di Diploma Universitario di Logopedista;
c) alla ricerca scientifica;
d) alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative.
2. – Docenza – Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla formazione di base in ambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento professionale. Il Logopedista presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli allievi logopedisti, offrendo loro un modello logopedico consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico; ricopre l’incarico di coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio nei corsi di D.U. di Logopedista (previsto dall’art.1.8 lettera c) dalla tab. XVIII-ter del D.M. 24 luglio 1996 ) applicando un modello organizzativo che consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso di studi.
3 .- Ricerca scientifica a) Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito logopedico ed in ambito interdisciplinare, purché gli scopi dell’indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche della Logopedia.
b) Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute.
c) Il consenso valido, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l’espletamento della ricerca.
d) La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona oggetto della ricerca e della figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica.
e) Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione.
4. – Direzione Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.
Art.8 – Atti professionali
L’esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale; esso si attua con riferimento ad una esplicita diagnosi medica. L’assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all’insieme degli atti professionali peculiari del Logopedista.
L’esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici:
a) bilancio
b) consulenza / counselling
c) educazione / rieducazione / riabilitazione
d) monitoraggio
e) osservazione
f) programmazione del trattamento / intervento
g) prevenzione
h) revisione del programma di intervento
i) semeiotica
j) testatura
k) valutazione / verifica dell’efficacia del trattamento / della terapia
Art.9 – Cartella logopedica
1. La cartella logopedica è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e metodiche di intervento, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di confronto e di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, anche al fine di costituire documentazione formale del trattamento espletato.
2. Tale documento, che – ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati – assume connotazione giuridica di cartella clinica, viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali.

TITOLO III – RAPPORTI PROFESSIONALI

Art.10 – Abilitazione all’esercizio della professione
Il Logopedista esercita l’attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario abilitante e l’eventuale iscrizione all’apposito Albo. L’inosservanza di una delle suddette condizioni costituisce esercizio abusivo della professione.
Art.11 – Segreto professionale
Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento logopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di deroga all’infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario.
La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all’obbligo di tutela del segreto.
Art.12 – Consenso informato
Il Logopedista non può espletare alcun atto professionale senza un valido ed esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti che deve conseguire ad una dettagliata informazione, adeguata alle capacità di comprensione ed ad ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza dei trattamenti da effettuare.
La forma scritta, indicata nei casi di maggiore complessità o prevedibile durata delle cure, deve comprendere un’idonea documentazione dell’informazione somministrata e del rispetto dei tempi necessari al paziente per meditare sulle alternative e su tutti gli elementi che formano oggetto del consenso.
Il Logopedista deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle cure ed attivarsi per ogni supplemento di informazione richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile adesione al proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto.
Art.13 – Rapporti con il paziente
1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il contratto di cura, mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi.
2. Il paziente ha diritto di conoscere l’entità dell’eventuale onere economico a suo carico a fronte del trattamento e le sedi in cui esso verrà condotto.
3. L’onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente libero – professionale deve essere adeguato all’impegno professionale e non deve essere inferiore ai livelli minimi stabiliti periodicamente dalla Federazione Nazionale degli Ordini.
4. Il Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l’impostazione terapeutica a suo giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le indicazioni e l’efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non il risultato.
5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura, nell’ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti.
6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell’efficienza, sia sotto quello del decoro.
7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l’efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso del paziente.
Art.14 – Rapporti con i colleghi
1. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell’Ordine Professionale le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza nell’espletamento della propria professione, ferme restando le disposizioni di Legge in merito all’obbligo di comunicazione all’Autorità Giudiziaria da parte degli esercenti le Professioni Sanitarie.
2. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell’Ordine Professionale di ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei Colleghi di cui possa venire a conoscenza.
3.Il Logopedista non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia quella ispirata a principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì attuata sottraendo pazienti o incarichi di cura ad altro Collega.
4. Se un paziente espone la propria intenzione di cambiare Logopedista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.
5. Ove un paziente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più Logopedisti, dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali divergenze, da sottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere del Consiglio Direttivo dell’Ordine Professionale.
6. Il Logopedista che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza, deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega.
7. I Logopedisti che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti logopedici specifici, assumono la responsabilità della formazione degli allievi Logopedisti e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale.
8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di validazione terapeutica è obbligo del Logopedista e favorisce l’evoluzione e la promozione della Logopedia.
Art.15 – Rapporti con altri professionisti
E’ auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere del paziente e l’ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale.
I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione ed al segreto.
Art.16 – Rapporti con altre Istituzioni
I contatti professionali tra il Logopedista ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di legge.
Art.17 – Rapporti con il pubblico
1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del Logopedista e della sua Professione
2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di:
a) esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica;
b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente;
c) favorire l’esercizio abusivo della professione;
d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi;
e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura logopedica;
f) trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro;
g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti.

TITOLO IV – NORME DI ATTUAZIONE

Art.18
L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Logopedisti, ed è sottoposta a vigilanza da parte dell’Ordine professionale nei termini consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI

Art.19
Visto il D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950, le sanzioni disciplinari previste sono:
1) l’avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione temporanea dall’esercizio della professione per un tempo definito da uno a sei mesi;
4) la radiazione dall’Albo Professionale, in caso di reati previsti dal Codice Penale.
Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso ad una Commissione Disciplinare Regionale costituita su base elettiva e con sede presso l’Ordine Provinciale del Capoluogo di Regione.

TITOLO VI – NORMA TRANSITORIA


 Art.20
E’ prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente.
Art.21
Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.
Art.22
Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza degli Ordini Professionali e deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale dell’Ordine.
Fonte Federazione Italiana Logopedisti (F.L.I.)

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Codice deontologico dell’Ostetrica/o

Il Codice deontologico dell’ostetrica indica i principi e le regole che l'ostetrica deve osservare, nell'interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta. La deontologia professionale ostetrica consiste nell'insieme delle regole comportamentali da osservare nell’esercizio della professione. Tali regole sono scritte e possono essere modificate ed aggiornate.

Il cardine della professione ostetrica



Il Codice Deontologico, per definizione, è il complesso delle norme su cui si modella il comportamento rispetto ad un dovere (dal greco δέον -οντος (deon) e λογία (loghìa), letteralmente “studio del dovere”).
Infatti i Codici Deontologici costituiscono obblighi giuridici ben precisi per gli iscritti ad un albo che, per questo, sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato contenuto intellettuale.
Il Codice indica i principi e le regole che l'ostetrica deve osservare, nell'interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta.
La deontologia professionale ostetrica dunque consiste nell'insieme delle regole comportamentali da osservare nell’esercizio della professione ostetrica. Tali regole sono scritte e possono essere modificate ed aggiornate.
L’ordine di appartenenza, cui si accede tramite l'iscrizione all'albo, e la Federazione Nazionale degli ordini della professione ostetrica (FNOPO) sono i tutori della deontologia professionale, anche mediante l'esercizio dei poteri disciplinari.
Il Codice Deontologico, a tutti gli effetti, secondo la legge 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie" fa parte del quadro normativo cui l’ostetrica deve fare riferimento nell’esercizio della sua professione, insieme al profilo professionale (D.M 740/94) e agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e formazione post base.

Funzioni del codice deontologico della professione ostetrica

Al codice sono attribuibili le seguenti funzioni e finalità:
  • Fornire indicazioni di comportamento rapportabili a norme giuridiche
  • Contribuire alla definizione delle funzioni professionali
  • Identificare i problemi oggetto dell’attuale dibattito in campo bioetico
  • Finalità disciplinari
Il testo finale dell’attuale codice deontologico è frutto di un intenso lavoro interdisciplinare che ha visto la collaborazione di numerosi ordini italiani e di esperti professionisti di diverse discipline (bioetica, medicina legale, diritto, midwifery, ostetricia e ginecologia) ed è stato approvato dal Consiglio Nazionale della FNOPO il 19 giugno 2010 e hanno fatto seguito due aggiornamenti nel 2014 (integrazioni/revisioni approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5 luglio 2014) e nel 2017 (nuove integrazioni proposte nella seduta del 28 e 29 luglio2017 ed approvate dal Consiglio Nazionale del 18 novembre 2017).

sabato 18 gennaio 2020

"La storia della terapia" a fumetti di Paolo Traversa e Gianni De Maio.

Egitto-1

Egitto-2

Egitto-3

Egitto-4

Egitto-5

Egitto-6

Egitto-7

Egitto-8

Egitto-9

Egitto-10

Egitto-11

Egitto-12

Egitto-13

Egitto-14

Egitto-15

Egitto-16

Egitto-17

Egitto-18

Egitto-19

Egitto-20

…ma la storia continua!




Florence Nightingale

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Nurse No Panic


Infermieri. Gambe veloci, braccia forti, competenza e coraggio. La lettera di una studentessa in Infermieristica

Lettera di una studentessa in infermieristica, Giorgia Pascale.

 Chi può determinare dove finisce il vecchio e comincia il nuovo? Non è un giorno di festa, né un compleanno né un capodanno. È qualcosa che ci cambia e che idealmente, ci dà speranza. Un nuovo modo di vivere e di vedere il mondo, liberarsi delle vecchie abitudini, dei vecchi ricordi. La cosa importante è: non smettere mai di credere che si può sempre ricominciare. Ma c'è un'altra cosa importante da ricordare: in mezzo a tanta amarezza, ci sono alcune cose alle quali vale la pena di aggrapparsi. E tutto ciò, molti la chiamano attitudine, altri, semplicemente, lavoro, mentre invece, in realtà, è solo un modo di vivere, ciò che fa crescere, un’esperienza di vita.

Ho trascorso molti giorni tra i corridoi del reparto di “chirurgia oncologica “ dell’ospedale “Garibaldi Nesima” di Catania, all’interno del quale mi sono formata, sono cresciuta e ho avuto modo di capire quanto potessi amare questa professione e ciò, soprattutto, grazie all’equipe con cui ho avuto modo di collaborare e che, ad oggi, considero come una seconda grande famiglia. Ho sentito, molte volte, alcuni pazienti, chiamare gli infermieri “angeli “e pensare: “chissà se dentro le pieghe di quella divisa non nascondano un paio d’ali”. Qui non c’è bisogno d’ali.

Quelle non servono. Occorrono invece: gambe veloci, per rispondere, frettolosamente, alle urgenze; braccia forti, per muovere corpi debilitati; occhi attenti, per riconoscere sintomi, comunicare comprensione e trasmettere serenità; spirito forte, per resistere alle lunghe giornate. Ed infine, anche tanto coraggio ed amore, perché se è vero che quando si cura una malattia, si può vincere o perdere, è altrettanto vero che quando ci si prende cura di una persona si vince sempre!

Questo reparto non fu la mia prima scelta. Ricordo ancora il giorno in cui lessi il suo nome tra i reparti di assegnazione ai tirocinanti in infermieristica. Piansi, piansi a dirotto. Quel nome lo associai a tanta tristezza e sofferenza e chi, nella vita, non ha mai vissuto momenti di bui e di sconforto?

Per me, quello, era uno di questi. Non era un luogo in cui volevo e credevo di riuscire a stare, ma successivamente, ho avuto modo di ricredermi. Grazie agli infermieri ed ai pazienti che ho incontrato tra quelle mura, in quelle stanze, per me, inizialmente, paurose, ho capito che questa è la mia strada, il mio posto, il lavoro più bello che ci possa essere, la professione che voglio svolgere nella mia vita, ciò che voglio essere: un’infermiera.

Perché essere un’infermiera è vivere la vita attraverso la vita degli altri: altri che soffrono, altri che non attendono altro che una parola d’affetto o magari, un semplice gesto per tornare a credere e sperare. Ho capito che l’assistenza infermieristica è un’arte, una delle belle arti, anzi, la più bella delle belle arti.

 Giorgia Pascale

Infermieri: Cuore del Servizio Sanitario!


domenica 12 gennaio 2020

Un premio per le migliori tesi infermieristiche

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Rovigo ha chiuso l’attività dell’anno 2019 come meglio non poteva. Grande successo, infatti, ha riscosso la Giornata infermieristica organizzata nella sala Rigolin del Cen.Ser. di Rovigo mercoledì 18 dicembre.
Protagonista dell’evento la docente Annalisa Pennini, personalità di caratura nazionale nonché autrice di molte pubblicazioni e diversi libri sui temi sanitari, che ha catturato l’attenzione della platea con il Corso “La gestione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Responsabilità dell’infermiere e strumenti operativi”. Argomento sempre molto sentito all’interno della professione infermieristica e che la relatrice ha magistralmente esplorato nelle sue varie implicazioni.
Protagonisti della giornata di mercoledì sono stati anche i neolaureati in Infermieristica recentemente iscritti all’Ordine provinciale, omaggiati dal Direttivo per celebrarne l’ingresso nella comunità professionale.
“Anche quest’anno – spiegano i responsabili dell’Ordine infermieristico – abbiamo voluto celebrare i nostri nuovi iscritti al termine di un appuntamento che ha riunito professionalità da tutto il territorio. Loro sono il futuro della nostra professione ed è fonte di orgoglio vederli partecipare alle nostre iniziative e, magari, ritrovarli come colleghi nei contesti operativi o all’interno dei futuri Direttivi”. Dulcis in fundo la premiazione delle tre migliori Tesi infermieristiche che si sono distinte per originalità e pertinenza professionale nello scorso anno accademico.
Sul podio si sono posizionate Asia Manfrin, prima classificata con la tesi “La gestione della posizione prona del paziente con sindrome da distress respiratorio acuto in ventilazione meccanica”; Chiara Casaccia, seconda classificata con la tesi “La prevenzione della polmonite da inalazione nella persona con malattia di Parkinson: il ruolo dell’infermiere”; Ilaria Sarto, terza classificata con la tesi “Studio osservazionale sul processo di implementazione del metodo Sbar”. Le vincitrici si sono aggiudicate i premi economici di 500, 300 e 200 euro.
“Il Premio Miglior Tesi – concludono i rappresentanti del Direttivo Opi – rappresenta un punto cardine della nostra programmazione. I lavori premiati sono stati scelti da una Commissione composta da dodici membri interni al Direttivo che hanno esaminato personalmente quindici elaborati. Manfrin, Casaccia e Sarto, con le proprie Tesi, confermano i passi avanti compiuti, anche a livello intellettuale e culturale, dalla nostra professione”.
Un premio per le migliori tesi infermieristiche

Sanità, Fnopi "Gli infermieri le prime vittime delle aggressioni"

ROMA (ITALPRESS) - Gli infermieri sono i professionisti della Sanità in assoluto più colpiti dagli atti di violenza sugli operatori sanitari...