sabato 12 marzo 2022

Sanità, Fnopi "Gli infermieri le prime vittime delle aggressioni"


ROMA (ITALPRESS) - Gli infermieri sono i professionisti della Sanità in assoluto più colpiti dagli atti di violenza sugli operatori sanitari.

L'89% è stato vittima di violenza sul lavoro e nel 58% dei casi si è trattato di violenza fisica: hanno subito violenza in generale sul posto di lavoro circa 180mila infermieri e per oltre 100mila si è trattato di un'aggressione fisica.

La situazione poi si sta aggravando perché accanto alle usuali violenze, durante la pandemia si sono create situazioni come quelle in cui non è stato possibile far avvicinare persone ai ricoverati che ha generato fortissime tensioni e numerose aggressioni e ci sono poi i no-vax che sono autori di continue aggressioni e minacce, anche di morte.

Di tutte le aggressioni al personale sanitario secondo l'INAIL, il 46% sono a infermieri e il 6% a medici (gli infermieri sono i primi professionisti a intercettare le persone che si rivolgono ai servizi, sia nel triage ospedaliero che a domicilio). Quindi le aggressioni a infermieri sarebbero circa 5.000 in un anno (anche se spesso quelle verbali non sono neppure denunciate), 13-14 al giorno in media. Ma le mancate denunce e gli episodi non rilevati dimostrano che il numero è sicuramente sottostimato e in realtà le violenze (verbali e fisiche) sono almeno 10-15 volte più numerose.

Per questo, grazie al co-finanziamento della FNOPI, è stato realizzato da otto Università italiane lo studio nazionale multicentrico sugli episodi di violenza rivolti agli infermieri sul posto di lavoro (ViolenCE AgainSt nursEs In The workplace CEASE-IT).

Dalla ricerca - i cui dati complessivi saranno presentati all'Osservatorio contro la violenza sul personale sanitario - emerge che più della metà (il 54,3%) ha segnalato l'episodio, ma chi non l'ha fatto (l'altra metà dei professionisti coinvolti) si è comportato così perché, nel 67% dei casi ha ritenuto che le condizioni dell'assistito e/o del suo accompagnatore fossero causa dell'episodio, nel 20% convinto che tanto non avrebbe ricevuto nessuna risposta da parte della struttura in cui lavora, il 19% ritiene che il rischio sia una caratteristica attesa/accettata del lavoro e il 14% non lo ha fatto perché si sente in grado di gestire efficacemente questi episodi, senza doverli riferire.

Le conseguenze in un'aggressione ci sono sempre: il 24.8% degli infermieri che ha segnalato di aver subito violenza negli ultimi 12 mesi, riporta un danno fisico o psicologico, e per il 96.3% il danno è a livello psicologico, compromettendo spesso anche la qualità dell'assistenza.

Il 10.8% dichiara poi che i danni fisici o psicologici hanno causato disabilità permanenti e modifiche delle responsabilità lavorative o inabilità al lavoro.

Ma la conseguenza professionale prevalente riguarda il "morale ridotto" (41%) e "stress, esaurimento emotivo, burnout" (33%).

"La prevenzione degli episodi di violenza a danno degli operatori sanitari - sottolinea Barbara Mangiacavalli, presidente FNOPI - richiede che l'organizzazione identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del personale e ponga in essere le strategie organizzative, strutturali e tecnologiche più opportune, diffonda una politica di tolleranza zero verso atti di violenza nei servizi sanitari, incoraggi il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi e faciliti il coordinamento con le Forze dell'ordine o altri oggetti che possano fornire un valido supporto per identificare le strategie per eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari. Solo l'impegno comune può migliorare l'approccio al problema e assicurare un ambiente di lavoro sicuro.

E questo studio è il primo passo".

Le cause del fenomeno sono multifattoriali e includono: personale ridotto (la carenza), elevato carico di lavoro, tipologia di pazienti. I principali fattori di rischio sono negli atteggiamenti negativi dei pazienti nei confronti degli operatori, nelle aspettative dei familiari e nei lunghi tempi di attesa nelle zone di emergenza, che portano a danni fisici, ma anche disturbi psichici, negli operatori che subiscono violenza.

"Con lo studio - aggiunge Mangiacavalli - si descrivono le caratteristiche degli episodi di violenza vissuti dagli infermieri sul posto di lavoro negli ospedali italiani e sul territorio, per meglio identificare i fattori predittivi di violenza. Oggi purtroppo, nonostante le evidenze emerse durante la pandemia, si stanno affermando messaggi culturali che inducono la popolazione a coltivare una rabbia crescente verso gli operatori delle strutture. A questo concorrono le notizie spesso scandalistiche e molte volte false, sui servizi sanitari, che creano a priori un'aspettativa negativa nei confronti dei servizi, che a sua volta fomenta la frustrazione e la rabbia e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e operatori".

Contro la violenza, in particolare sulle donne che nella professione infermieristica sono quasi il 77% dei professionisti, FNOPI ha anche aderito alla campagna di sensibilizzazione e di promozione della salute #LOTTOcontrolaviolenza da poco avviata da Federsanità ANCI e Asl di Viterbo. "Un'iniziativa - chiosa Mangiacavalli - che dà il senso di un impegno che va oltre le semplici celebrazioni di facciata".

(ITALPRESS).

https://it.notizie.yahoo.com/sanit%C3%A0-fnopi-gli-infermieri-le-152807236.html


venerdì 29 maggio 2020

50 crediti ECM già acquisiti per chi è stato impegnato in prima linea

50 crediti ECM da acquisire per l'anno 2020 da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, si intendono già maturati dai professionisti che, in occasione dell'emergenza Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale. A prevederlo è l'emendamento Campari (Lega) confluito all'interno del maxiemendamento al Decreto Scuola approvato giovedì 28 maggio dall'Aula del Senato (dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno). Non si tratta solo di un premio - ha commentato Campari - credo che chi in questi mesi ha fronteggiato una così grave emergenza, abbia sicuramente acquisito conoscenze e capacità che prima non aveva. Una impareggiabile formazione sul campo.

Emendamento Campari: 50 crediti ECM riconosciuti per emergenza Covid-19

Per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che sono rimasti in prima linea durante l’emergenza Covid, i 50 crediti da acquisire per l’anno 2020 per la formazione permanente, si intendono già oggi maturati. La 7° Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali” del Senato ha infatti parzialmente accolto la mia proposta che prevedeva di premiare con crediti formativi chi ha continuato a lavorare in ambito medico durante nei mesi della crisi Coronavirus e permetteva l'abilitazione diretta alla professione gli iscritti all'esame di Stato per diverse categorie professionali come psicologi e farmacisti, dichiara il senatore parmigiano Maurizio Campari (Lega) che ha presentato l’emendamento.

L’emendamento “Campari al Decreto 8 sulle “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, che riguarda i dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, è stato fatto proprio dalla Commissione il 28 maggio ed è diventato parte integrante del provvedimento su cui il Governo ha messo la fiducia. Conseguentemente - sottolinea il Senatore della Lega - non potrà più essere modificato senza far decadere il provvedimento stesso. Il cosiddetto Decreto Scuola approvato in Senato entro il 7 giugno diventerà legge previo passaggio alla Camera.

L’emendamento originario – prosegue Campari – era più ampio e prevedeva l’assolvimento degli obblighi di formazione per tutto il triennio e garantiva anche l'abilitazione diretta alla professione per diverse figure professionali come quella degli psicologi limitatamente agli esami di Stato di quest'anno. Purtroppo, per ottenere l’approvazione della maggioranza, è stato ridimensionato, ma credo sia comunque un doveroso segnale di gratitudine della comunità verso chi se ne è preso cura in questi mesi difficili, mettendo il bene comune davanti alla fatica e al rischio della propria salute. Ma non si tratta solo di un premio: credo che chi in questi mesi ha fronteggiato una così grave emergenza, abbia sicuramente acquisito conoscenze e capacità che prima non aveva. Una impareggiabile formazione sul campo.

Come effettuare il primo aggiornamento : Vega Elettronica

domenica 19 aprile 2020

Immagini marzo 2020

Medici per Covid, la protezione civile cerca 300 volontari

I nomi dei medici morti per combattere la pandemia di covid-19

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Matteo Salvini on Twitter: "Onore ai nostri Eroi Italiani, medici ...

Coronavirus, i tre minuti di silenzio di infermieri e operatori ...


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Coronavirus, la raccolta fondi di Fedez/Ferragni ha portato i suoi frutti. Ora tocca alle altre mille

Come avevo raccontato, Fedez e Chiara Ferragni poco più di due settimane fa hanno deciso di donare 100mila euro all’ospedale San Raffaele e di lanciare contestualmente una grande raccolta fondi su GoFundMe. Nel giro di pochissimo tempo sono stati raccolti oltre 3 milioni di euro per l’acquisto di tutte le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva dell’ospedale milanese. Oggi il crowdfunding ha raccolto oltre 4,4 milioni di euro, registrando numeri da record (donazioni da circa 100 paesi del mondo, raccolta fondi su GoFundMe più grande d’Europa e sesto crowdfunding dal 2010 su GoFundMe nel mondo).

Ma soprattutto il nuovo reparto di terapia intensiva, costruito dentro una tensostruttura, è stato inaugurato ed ha cominciato ad accogliere i primi contagiati da Covid-19. In tempi record sono stati ultimati i lavori e di fatto sono stati ricavati 60 nuovi posti di terapia intensiva all’interno dell’ospedale.

C’è un grande muro colorato che accoglie chi entra nella struttura. C’è scritto: “Questa terapia intensiva è stata costruita grazie a tutte le vostre donazioni contro l’emergenza Covid-19” insieme ad una lista degli oltre 200mila donatori che hanno partecipato alla raccolta fondi, “donatori che hanno creduto in questo progetto”.
GoFundMe in tutto questo ha validato e processato centinaia di migliaia di donazioni grazie ai dipartimenti Trust&Safety e Happiness, che hanno seguito e controllato ogni processo della campagna lavorando 24 ore su 24.
Dietro ogni passaggio c’è stata trasparenza, sicurezza e garanzia.
Dallo spirito di quella campagna sono nate oltre mille raccolte fondi sulla piattaforma ed ogni singola campagna di raccolta fondi per combattere il Covid-19 è stata verificata e validata. E soprattutto è garantita. Prima che il denaro venga trasferito vengono validati – attraverso un puntuale controllo – dati, documenti e informazioni bancarie. Per far questo, oltre a garantire l’assistenza a tutti i nostri utenti, abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse umane e tecnologiche. La pagina Insieme contro il Coronavirus raggruppa alcune delle raccolte fondi attivate dai cittadini per supportare gli ospedali da Nord a Sud dell’Italia. Tra questi l’ospedale Niguarda di Milano, il Cotugno di Napoli, l’ospedale Maggiore di Cremona, l’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e ancora gli ospedali di Bergamo, Parma, Pavia, Reggio Calabria, Bari e altri.
Nei prossimi giorni e settimane vedremo dunque arrivare i frutti tangibili di tutte le altre raccolte fondi attivate, in quanto, così come successo per la campagna dei Ferragnez, i fondi delle campagne validate, arriveranno tutti ai beneficiari designati. E arriveranno insieme ai 260mila euro donati dalla piattaforma per alcune campagne italiane a sostegno delle strutture ospedaliere che contrastano il coronavirus. In queste ore è stato inoltre attivato un programma mondiale di 1,5 milioni di euro da GoFundMe per aiutare le comunità colpite da questa pandemia, le organizzazioni che stanno aiutando in prima linea e le piccole imprese in difficoltà.

                          Coronavirus, oggi i primi tre pazienti nel nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele. Gallera: “Sanità lombarda è unica grande squadra”

domenica 23 febbraio 2020

Bando presentazione poster infermieristici

OPI Brescia, intende valorizzare, diffondere e promuovere studi, esperienze, buone pratiche, implementate oppure in fase di sperimentazione, con un bando in due edizioni, destinato agli infermieri ed infermieri pediatrici, iscritti a OPI BRESCIA, per la presentazione di poster scientifici nelle seguenti aree: 
Area clinico-assistenziale-relazionale: rientrano in tale area quei progetti /esperienze/ ricerche che sono rivolti a ricercare ed evidenziare le best practice in area clinico assistenziale, e ad individuare strumenti e metodologie efficaci per promuovere la presa in carico dell’assistito e della famiglia nei diversi setting clinici-assistenziali.
Area formazione-educazione: rientrano in tale area quei progetti /esperienze/ricerche che sono rivolti alla promozione ed alla gestione della salute e del benessere del paziente, delle famiglie e dei care giver, oppure progetti che evidenziano le best practice già adottate o propongono strumenti efficaci per la formazione verso colleghi, studenti, pazienti e famiglie.
Area gestionale-organizzativa: rientrano in tale area quei progetti /esperienze/ricerche che sono rivolti ad evidenziare le best practice e ad individuare strumenti efficaci per quanto riguarda: capacità di gestione dei collaboratori, benessere al lavoro, gestione dei conflitti, gestione risorse umane e materiali, modelli organizzativi, esperienze organizzative, rete integrata, continuità assistenziale.
Area deontologia ed etica professionale: rientrano in tale area esperienze e/o proposte di buone pratiche per affrontare dilemmi e casi etici in ogni ambito professionale

CARATTERISTICHE DEI LAVORI: i lavori presentati possono consistere in: studi già conclusi, esperienze dirette, lavori di tesi già implementati, progetti ancora in fase di sperimentazione con risultati preliminari disponibili, condotti anche in équipe multidisciplinari e multiprofessionali purchè all’interno vi sia almeno un infermiere o infermiere pediatrico iscritto a OPI BRESCIA che dovrà essere uno dei delegati a presentare il lavoro nelle sessioni poster. 
IL BANDO PREVEDE DUE EDIZIONI CON DUE SESSIONI DI ESPOSIZIONE.
Prima edizione, dal 15 marzo al 31 maggio 2019. Con esposizione fine ottobre 2019 e fine gennaio 2020.
Seconda edizione dal 1 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. Con esposizioni fine aprile e fine maggio 2020.
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE:
Inviare il lavoro completo presentato da un abstract (titolo, autori, introduzione, materiali e metodi, risultati, conclusioni, bibliografia) tramite la sezione in home page  "BANDO POSTER IN AREA INFERMIERISTICA pubblicato sul sito di OPI BRESCIA  entro la data di scadenza della edizione prescelta.
I lavori pervenuti verranno valutati e selezionati dal gruppo POSTER della commissione Formazione e Ricerca che lavora a questo progetto e dal Comitato Tecnico Scientifico di OPI Brescia secondo i seguenti criteri: rigore scientifico/metodologico, innovazione proposta, pertinenza rispetto alle aree proposte, ricadute operative, possibilità di applicabilità/riproducibilità esterna/in altre realtà
In data 1 luglio 2019 verranno comunicati gli esiti della selezione della prima edizione, le date e le sedi delle esposizioni poster. (In provincia di Brescia)
In data 16 marzo 2020 verranno comunicati gli esiti della selezione della seconda edizione, le date e le sedi delle esposizioni poster. (In provincia di Brescia)
I SELEZIONATI DOVRANNO:
• Richiedere tutte le autorizzazioni necessarie all’esposizione dei lavori,
• garantire la disponibilità a presenziare all’esposizione del poster e, per alcuni lavori selezionati, anche a relazionare sul lavoro prodotto in entrambe le sessioni
• produrre a proprio carico un poster secondo le seguenti indicazioni:
- DIMENSIONI 700X1000 mm compresi i bordi esterni,
- AREA STAMPABILE A1: 594X841 mm,
- ORIENTAMENTO verticale,
- BORDI: superiore 106 mm, laterali+inferiore 100mm,
- RISOLUZIONE PER LA STAMPA: 300dpi,
- SUPPORTO cartoncino bianco,
- logo fornito da OPIBRESCIA ed eventuali altri loghi
15 giorni prima dell’inizio delle sessioni,  inviare il file del poster in formato pdf (A3, CM 42X29,7)
all’ indirizzo mail info@opibrescia.it tramite la piattaforma WeTranfer per l'invio di allegati di grandi dimensioni. 

1pos

Sito nuovo Coronavirus - Ministero della Salute


http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

immagine coronavirus

Coronavirus, decalogo istituzioni-Ordini. On line corso formazione ISS

Sul nuovo coronavirus è stato messo a punto un decalogo da Iss e Ministero con Regioni, Ordini professionali e società scientifiche.

Poster e pieghevole

Il poster e il pieghevole con il decalogo sono stati messi a punto, per informare correttamente i cittadini, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della salute ed hanno raccolto l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali società scientifiche e associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni.

Tutte le spiegazioni (corrette) in dieci punti

In dieci punti sono state riunite le principali indicazioni di prevenzione contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 e le più frequenti fake news circolanti, puntualmente smentite.
Chiunque desideri scaricare il decalogo, e/o diffonderlo sui social o “fisicamente” sotto forma di poster o pieghevole, può farlo attraverso i siti dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.

Brusaferro (ISS): “Istituzioni e professionisti garantiscono risposte unitarie”

“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i comportamenti, che devono essere basati su informazioni corrette. Oggi il virus non circola nel nostro paese, ma seguire le misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e anche altre patologie infettive – ha commentato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro -. Questo ‘decalogo’ rappresenta anche un bell’esempio di come istituzioni e professionisti garantiscano risposte unitarie ad una possibile minaccia per la nostra salute”.

I promotori dell’iniziativa

All’iniziativa hanno aderito Conferenza Stato Regioni, FNOMCEO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FNOPI (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche), FOFI (Federazione Ordini farmacisti italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini. Veterinari Italiani), CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera), SIM (Società Italiana di Microbiologia), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), SIMPIOS (Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie), SITI (Società Italia di Igiene e Medicina Preventiva), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia), SIMMG (Società Italiana di Medicina Generale), ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere), AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), FEDERFARMA (Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani).

Al via corso di formazione on line dell’ISS

Intanto il Servizio Formazione della Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sta realizzando un corso online accreditato ECM per rendere i medici, gli infermieri e tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale informati e formati sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2, avvalendosi delle attuali evidenze scientifiche.
L’evento formativo, articolato in 3 moduli (28 febbraio, 6 marzo e 13 marzo) per un totale di 16 ore, sarà disponibile a partire dal 28 febbraio sulla piattaforma dedicata alla Formazione A Distanza (FAD) in Salute pubblica dell’ISS.
La piattaforma sarà accessibile 24 ore su 24 nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 10 luglio.
Tra i principali obiettivi del corso:
  • descrivere la natura dell’emergenza sanitaria internazionale e individuare strategie di prevenzione e controllo;
  • identificare gli attori della task force italiana per la gestione dell’emergenza e le fonti ufficiali di informazioni, aggiornamento e coordinamento per le procedure sanitarie connesse alla gestione dell’emergenza;
  • descrivere la definizione di caso di nuovo coronavirus e conoscere i protocolli da attuare nei casi sospetti o accertati;
  • individuare le informazioni utili al personale medico/sanitario per le attività di prevenzione, identificazione e controllo negli ambienti ambulatoriali, ospedalieri e di comunità (nonché disporre di materiale informativo da affiggere in tali ambienti).

Il punto sul coronavirus alle ore 16 del 17 febbraio

Intanto continua l’opera di sorveglianza e monitoraggio della task force.
Situazione casi confermati in Italia:
3 casi confermati. L’ultimo è del 6 febbraio.
L’Istituto Spallanzani (INMI) rende noto un bollettino medico alle ore 12 circa di ogni giorno sulle condizioni di salute dei pazienti ricoverati e sui test dei contatti monitorati.
Situazione casi confermati nel mondo
71.329 casi confermati per il nuovo coronavirus nel mondo dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 70.635 casi confermati in Cina (58.182 solo nella provincia di Hubei).
Situazione casi confermati in Europa
47 casi confermati (incluse Russia e Gran Bretagna)
Per ulteriori informazioni:

sabato 22 febbraio 2020

Malattie respiratorie emergenti: il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)

NUOVO, e ATTUALISSIMO, Corso ECM FAD: costo 20 euro
DESCRIZIONE
E’ più pericoloso il nuovo coronavirus o l’epidemia di notizie non controllate uscite al riguardo? Gli operatori sanitari devono avere fonti attendibili e un quadro generale sul virus, sulla malattia, sulla sua propagazione, sulle misure precauzionali, su quanto è emerso finora in letteratura scientifica, su come comunicare le informazioni e quali risposte dare ai pazienti, smontando le notizie sensazionali e prive di fondamento.
Il corso FAD, primo del suo genere in Italia, affronta la storia dell'epidemia dall’inizio, dai primi casi segnalati, e fornisce informazioni evidence-based di qualità sulle caratteristiche della pandemia, sui possibili scenari futuri, sulla valutazione del rischio, sulla carta d’identità del virus, sulla malattia che causa, su contagio e modalità per evitarlo, sulle misure di sanità pubblica e sull’importanza di una corretta comunicazione/informazione.
Grazie ai link inseriti nei materiali formativi è possibile anche sapere dove trovare aggiornamenti online in tempo reale sulla situazione della pandemia.
APERTO A
infermieri, ostetriche/i, farmacisti, assistenti sanitari, biologi, chimici, dietisti, educatori professionali, fisici, fisioterapisti, igienisti dentali, infermieri pediatrici, logopedisti, ortottisti/assistenti di oftalmologia, podologi, psicologi, tecnici audiometristi, tecnici audioprotesisti, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnici di neurofisiopatologia, tecnici ortopedici, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici sanitari laboratorio biomedico, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapisti occupazionali, veterinari
CREDITI
5.00
SCADENZA
31-12-2020
PREZZO
20.00 €



venerdì 21 febbraio 2020

Consenso informato e trattamento infermieristico.

Consenso informato: il ruolo dell’Infermiere nella corretta informazione al Paziente. Si tratta di un momento di espressione di consapevolezza e di compartecipazione al progetto di salute.

Il consenso informato rappresenta l’accettazione, espressa dal Paziente, ad un trattamento in maniera libera e diretta, dopo essere stato informato:
  • sulle modalità di esecuzione,
  • i benefici,
  • gli effetti collaterali,
  • i rischi ragionevolmente prevedibili,
  • l’esistenza di valide alternative terapeutiche
E’  quindi un Momento di espressione di consapevolezza e di compartecipazione al progetto di salute, entro cui si inserisce l’atto sanitario”mentre non deve essere vissuto come un mero adempimento burocratico volto alla tutela da sequele giudiziarie, né va inteso come occasione di conflitto fra professionista sanitario e paziente, ma rappresenta un momento fondamentale dell’alleanza terapeutica.
Le Leggi dello Stato che rendono necessaria la forma scritta sono le seguenti:
– DPR 16/06/1977 n. 409 in materia di trapianti di organi;
  • Legge 05/06/1990 n. 135 in materia di AIDS;
  • Decreto Ministeriale 15/01/1991 in materia di terapia con plasma derivati ed emoderivati;
  • Decreto Ministeriale 27/04/1992 in materia di sperimentazione scientifica;
  • Legge 12/08/1993 n. 201 in materia di prelievo ed innesto di cornea;
  • Legge 08/04/1998 n. 94 in materia di uso di medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate;
  • Legge 19/02/2004 n. 40 in materia di procreazione assistita.
La Raccolta del consenso informato avviene in forma scritta anche per le seguenti situazioni particolari:– Prescrizione di farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzati al commercio, purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata (in pratica ricalca l’obbligo già previsto dalla Legge 94/1998);
– Prescrizione di terapie mediche non convenzionali, che possono essere attuate senza sottrarre il paziente a trattamenti scientificamente consolidati e previa acquisizione del consenso informato scritto quando si tratti di pratiche invasive o con più elevato margine di rischio, oppure quando il paziente ponga pregiudizialmente scelte ideologiche;
– Prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche che, a causa delle possibili conseguenze sull’integrità fisica della persona o per il grave rischio che possono comportare per l’incolumità della persona, rendano opportuna una manifestazione documentata della volontà del paziente.
Nella pratica si tratta delle ipotesi di:
  1. Interventi chirurgici;
  2. Procedure ad alta invasività;
  3. Utilizzo di mezzi di contrasto;
  4. Trattamenti con radiazioni ionizzanti;
  5. Trattamenti che incidono sulla capacità di procreare;
  6. Terapie con elevata incidenza di reazioni avverse;
  7. Trattamenti psichiatrici di maggior impegno.
E’ principalmente un atto medico, l’infermiere è coinvolto nel processo di acquisizione del consenso in duplice veste, ovvero come operatore che agisce autonomamente nell’ambito delle proprie competenze professionali, con le stesse forme e modalità previste per il consenso all’atto medico; ma anche come componente dell’équipe che attua le prescrizioni diagnostiche-terapeutiche di carattere medico, e concorre al processo di informazione dell’assistito e di acquisizione del consenso.
Il Nostro Codice Deontologico cita in molti articoli il rispetto della volontà della persona che è affidata alle cure assistenziali, ne esamineremo i principali.
All’ Art. 3 – Rispetto e non discriminazione specifica come “l’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale”.
Ancoranell’Art. 4 – Relazione di cura, delinea che “nell’agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura.
L’Art. 17 “…L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero  consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili”
L’articolo cardine, su cui si deve basare il nostro operato, rispetto al tema del consenso informato, è l’Art. 15 – Informazioni sullo stato di salute “L’Infermiere si assicura che l’interessato o la persona da lui indicata come riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l’equipe di cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate. Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza”.
Ma il nostro codice delinea anche qualcosa di ben specifico rispetto all’assistenza infermieristica, infatti all’Art 33 – Documentazione clinica, sancisce che “L’Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico”, ponendo l’accento sul trattamento infermieristico proposto al paziente, che deve risultare visibile nella documentazione e condiviso con il paziente stesso.
Pertanto, in documentazione deve risultare evidente e inconfutabile, l’aver concordato con la persona assistita, il trattamento proposto.
Consenso informato e trattamento infermieristico.

lunedì 10 febbraio 2020

Responsabilità infermiere: ultime sentenze

Responsabilità professionale dell’infermiere

Fermo restando che il fondamento della posizione di garanzia ricoperta dall’infermiere nei confronti del paziente è ravvisabile proprio nella sua autonoma professionalità, quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico, sussiste, in ipotesi di sua accertata condotta omissiva, una sua propria responsabilità professionale distinta da quella del medico, tanto da non esser oggi più considerato “ausiliario del medico” bensì un “professionista sanitario”.
Cassazione penale sez. IV, 21/11/2017, n.5

Affidamento della cura dei pazienti in codice bianco

Il modello di ambulatorio infermieristico “See and Treat”, laddove prevede la validazione postuma del medico sul percorso valutativo e terapeutico delineato dall’infermiere, non comporta una irragionevole alterazione dei rispettivi ambiti di responsabilità. Infatti, tale validazione non limita né esclude la responsabilità diretta dell’infermiere ed è coerente con le funzioni di supervisione rimesse al medico, che le esercita anche tramite collegamento telematico con il servizio ST.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/10/2016, n.10411

Responsabilità professionale dell’infermiere del pronto soccorso

Sussiste la responsabilità professionale dell’infermiere del pronto soccorso addetto al triage che risponde di omicidio colposo del paziente deceduto per un ritardato intervento indotto da una sottovalutazione dell’urgenza del caso.
Cassazione penale sez. IV, 01/10/2014, n.11601

Responsabilità dell’infermiere strumentista

È responsabile per danno erariale il personale dipendente, medico e paramedico, di un’azienda sanitaria in caso di dimenticanza di materiale estraneo nel corpo del paziente operato, allorquando risulti evidente la grave colpevolezza del chirurgo e del personale infermieristico, nonché il nesso causale tra la loro condotta e l’evento dannoso, avendo ciascuno concorso, mediante un contributo causale, addizionale e indipendente (ossia non voluto e non concordato), al verificarsi del danno.
(Nella specie, la Corte dei conti si è pronunciata in merito alla dimenticanza di una pinza nell’addome del paziente, configurando la responsabilità concorrente sia del primo e secondo operatore, che dell’infermiere strumentista tenuto alla conta iniziale dei ferri chirurgici ed alla verifica degli stessi al termine dell’intervento).
Corte Conti, (Umbria) sez. reg. giurisd., 11/12/2013, n.138

Responsabilità professionale dell’infermiere

Anche l’infermiere assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente, nel senso che rientra tra le competenze (non solo del sanitario, ma anche) dell’infermiere quella di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico.
Anche l’infermiere, quindi, svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico, cui poi spetta di adottare i pertinenti provvedimenti per salvaguardare la salute del paziente.
(Da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di non doversi procedere pronunciata nei confronti dei sanitari e degli infermieri, cui era stato contestato l’avvenuto decesso del paziente per una serie di omissioni che avevano caratterizzato il decorso post operatorio: la Corte ha ritenuto erroneo l’assunto del giudice di merito che aveva, tra l’altro, affermato l’insussistenza dell’obbligo dell’infermiere, nei casi dubbi, di sollecitare l’intervento del medico di turno).
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 20/06/2011, n. 24573

Infermiere generico ed infermiere professionale

Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’adeguamento della retribuzione al presunto sovramansionamento subito spetta l’onere della prova in ordine al compimento di prestazioni riconducibili ad elementi qualificanti tipici della qualifica superiore, raffrontandoli espressamente con i profili caratterizzanti detta qualifica.
Così, nel caso specifico, relativo al la pretesa di taluni infermieri generici di essere inquadrati, per le mansioni svolte, nella superiore qualifica di infermieri professionali, è risultato non adeguatamente soddisfatto l’onere probatorio posto a loro carico visto che gli stessi si erano limitati a dedurre che, a fronte della mancata presenza di infermieri professionali nel corso del proprio turno i ricorrenti avevano dovuto coprire le relative funzioni, senza, tuttavia, specificare né quali fossero le mansioni “superiori”, o le manovre più qualificanti esperite, né dedurre alcunché sullo svolgimento dei compiti di carattere organizzativo ed amministrativo tipici dell’infermiere professionale.
Nel corso dell’istruttoria, inoltre, era emerso che i compiti effettivamente svolti dai soggetti in parola erano in realtà riconducibili, comunque, alla qualifica loro propria, visto che, eventuali mansioni astrattamente qualificabili come “superiori” venivano svolte senza assunzione della relativa responsabilità alla presenza, in particolare del medico di turno che ne supervisionava l’esecuzione.
In definitiva, quindi, il giudice ha respinto il ricorso ritenendo non raggiunta la prova, in ordine allo svolgimento, prevalente, di mansioni superiori, sia dal punto di vista quantitativo, per il mancato svolgimento di attività di matrice organizzativa, sia quello qualitativo, vista la complessiva assunzione della responsabilità per l’esercizio delle mansioni superiori da parte del medico di turno.
Corte d’Appello, Potenza, Sezione L, Civile, Sentenza, 17/06/2010, n. 441

Somministrazione di un’errata terapia

Sussiste la responsabilità dell’infermiere per aver somministrato al paziente una errata terapia prescritta dal medico in quanto, pur essendo vero che soltanto quest’ultimo è tenuto ad individuare e disporre la terapia da praticare, ciò nondimeno l’infermiere, proprio poiché in possesso di professionalità e competenze specifiche, non può ritenersi mero esecutore materiale della terapia farmacologica prescritta e non può esimersi, ove il caso si presti, dalla opportuna interlocuzione con lo stesso medico al fine di ricevere conferma della correttezza della prescrizione.
Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 12/04/2016, n. 7106

Controllo del paziente a rischio di caduta dal letto

L’infermiere in servizio presso un ospedale, in nome della posizione di garanzia rivestita e del conseguente obbligo di protezione nei confronti del paziente, a tenuto a intervenire a salvaguardia del rischio di caduta dal letto e, quindi, in caso di paziente che si trovi esposto a tale rischio, per le condizioni di disorientamento, di agitazione o di confusione mentale, è tenuto ad apporre le sponde di protezione al letto, non potendosi giovare neppure del rifiuto opposto dal paziente, superabile richiedendo l’intervento del medico di guardia.
(Da queste premesse, è stato rigettato il ricorso avverso la condanna di un’infermiera per il decesso a seguito di caduta dal letto di un paziente, in una vicenda in cui l’imputata, pur avvedutasi della mancata apposizione delle sponde di protezione e del rischio di caduta dal letto per le peculiari condizioni del paziente, aveva omesso di intervenire per adottare la suddetta misura volta a evitare il verificarsi dell’evento accidentale della caduta, peraltro ampiamente prevedibile).
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 17/05/2013, n. 21285

Formazione professionale del personale infermieristico

In tema di responsabilità professionale, è erroneo l’addebito per l’evento lesivo subito dal paziente elevato a carico del primario del reparto che fondi il profilo di colpa sull’inosservanza dell’asserito obbligo  del primario di garantire la formazione professionale del personale infermieristico e di vigilare sulla esaustività di tale formazione. Una tale prospettazione trascura di considerare che l’infermiere ha una autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente, che trova fondamento nella autonoma professionalità dell’infermiere stesso, che va oggi considerato non più ausiliario del medico, ma professionista sanitario.
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 21/01/2016, n. 2541

Erronea somministrazione di un composto medicinale da parte dell’infermiere

La preparazione di un composto medicinale da somministrare è certamente un atto medico di competenza del medico chirurgo, il quale può delegarne a persona competente l’esecuzione materiale, ma deve sempre controllare, proprio perché si tratta di atto solo a lui riferibile, la corretta esecuzione dell’operazione.
Ma anche a non voler considerare atto medico la preparazione del composto, non per questo verrebbe meno la responsabilità del medico chirurgo per l’erronea somministrazione da parte dell’infermiere, non potendosi applicare il principio di affidamento (in forza del quale ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, e nell’ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde, invece, dell’eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi).
Ciò in quanto tale principio non si applica nel caso in cui all’agente sia attribuita una funzione di controllo dell’opera altrui, onde, in questa evenienza, egli risponde secondo le regole ordinarie delle condotte colpose del terzo da lui riconoscibili ed evitabili.
(Ciò che si verifica, con riferimento ai rapporti tra il medico chirurgo e l’infermiere, in quanto la funzione di quest’ultimo, nel corso dell’intervento chirurgico, è di assistenza del personale medico cui vanno riferite le attività svolte).
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 16/06/2008, n. 24360
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